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O.P.C.M. 25/01/2006 n. 3491-Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3227 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3397 del 28 gennaio 2005; -Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra richiamate ordinanze di protezione civile al fine di pervenire al definitivo superamento delle sopra menzionate situazioni emergenziali; - Vista la nota del 17 gennaio 2006 del presidente della regione Siciliana - Commissario delegato; -Viste le note del 9 gennaio 2006 del Commissario delegato - presidente della regione Puglia e del 17 gennaio 2006 del presidente della regione OPCM 25/01/2006 n. 3491 – Disposizioni urgenti di protezione civile. Molise, concernente la richiesta di prorogare alcuni benefici disposti in conseguenza degli eventi sismici del 2002; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato d'emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania; - Vista la nota del 24 gennaio 2006 del Coordinatore della struttura del Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania; - Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan »; -Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per il completamento delle attività da porre in essere in regime ordinario per fronteggiare la situazione di criticità in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria, sono prorogati, fino al 31 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario delegato - presidente della medesima regione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005. Art. 2. 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime ordinario del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005. Art. 3. 1. Il presidente della regione Siciliana, il prefetto di Palermo, il sindaco di Palermo ed il presidente della provincia di Palermo sono confermati fino al 31 dicembre 2006 Commissari delegati per fronteggiare in regime ordinario la situazione di criticità conseguente all'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo. Art. 4. 1. Per consentire l'espletamento delle attività previste ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005 e dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3469 del 2005, la regione Campania e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, i limiti di impegno ivi previsti. 2. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 è trasferito sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati - presidenti delle Regioni. Art. 5. 1. I sindaci di Asti e Ciriè sono confermati, fino al 30 giugno 2006, nell'incarico di Commissari delegati ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio dei medesimi comuni. Art. 6. 1. Il dott. Luigi Piscopo, già prefetto di La Spezia, ed il direttore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria, sono confermati, fino al 31 dicembre 2006, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative già previste per il superamento della situazione di criticità ancora in atto. OPCM 25/01/2006 n. 3491 – Disposizioni urgenti di protezione civile. Art. 7. 1. La contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005 è trasferita al Commissario dell'Autorità portuale di Trapani. Le risorse finanziarie esistenti sulla predetta contabilità continuano ad essere utilizzate in regime ordinario unicamente per il compimento delle iniziative solutorie conseguenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America. Art. 8. 1. La Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, è integrata con due rappresentanti designati dalla regione Lazio. All'utilizzo delle risorse finanziarie regionali non ancora impegnate e poste nella disponibilità del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005, il Commissario delegato medesimo provvede d'intesa con il presidente della regione Lazio. 2. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3454 del 2005, non è consentita la deroga all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999. Per la valutazione d'impatto ambientale si applica l'art. 15 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e le procedure di cui al comma 2 sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato. Art. 9. 1. Il prefetto di Siracusa è confermato fino al 31 dicembre 2006 Commissario delegato per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3430 del 2005. Art. 10. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad estendere l'incarico di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3486 del 29 dicembre 2005 anche agli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi su talune strutture temporanee site nei comuni di Bonefro, Ca- sacalenda ed Ururi, attualmente destinate ad attività scolastica, per garantirne la piena e completa fruibilità, senza soluzioni di continuità nell'attività scolastica medesima. 2. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede a carico del Fondo di protezione civile. Art. 11. 1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, le parole «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102» sono soppresse. Art. 12. 1. Il Generale C.A. (aus.) Carmine Fiore - Commissario delegato, all'esito dell'attività da porre in essere in attuazione dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3433/2005, provvede al ristoro dei danni causati dall'evento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 2 della medesima ordinanza citata. 2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti giuridici ed ai contenziosi a qualunque titolo scaturenti dall'espletamento delle attività di cui al comma 1. Art. 13. 1. In relazione alle ineludibili esigenze connesse alle attività di protezione civile, e di cui alle situazioni emergenziali citate in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a derogare agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/70/CE. 2. All'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, primo periodo, le parole «Capo del» sono soppresse, ed è aggiunto il seguente periodo: «Il personale appartenente ad altra Amministrazione statale o Ente pubblico summenzionato è collocato, fino alla cessazione dello stato d'emergenza, in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di tre unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.». 3. Al fine di assicurare il più efficiente espletamento delle attività del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, tenuto conto delle specifiche peculiari esigenze di protezione civile, OPCM 25/01/2006 n. 3491 – Disposizioni urgenti di protezione civile. al personale medesimo è riservato il trattamento di missione anche nei periodi di permanenza presso la sede del Dipartimento della protezione civile. Al personale di che trattasi spetta altresì il trattamento economico accessorio previsto dalla normativa vigente ivi compreso il compenso per lavoro straordinario entro il limite massimo di 150 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 4. Al personale del Reparto Analisi del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonchè al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio applicato per le attività cui all'art. 1, comma 8, del decreto- legge 30 novembre 2005, n. 245 ed individuato d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, compete il trattamento economico accessorio e di missione al di fuori dell'ordinaria sede di servizio previsto dal comma 3, limitatamente al periodo di effettiva applicazione alle predette attività. 5. Le missioni del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono effettuate in deroga rispettivamente agli articoli 1, comma 3 e 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417. 6. Attesa l'urgente necessità di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un esperto qualificato in materia di tecniche di informazione e di comunicazione. 7. Per accelerare l'espletamento delle attività da porre in essere per fronteggiare il contesto calamitoso in atto nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004, il personale individuato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, è incrementato di due unità. 8. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2006. |
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